FINMA - Swiss Financial Market Supervisory Authority

12/12/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/12/2025 10:11

Sanzioni: la Svizzera estende le liste delle sanzioni relative alla Russia e alla Bielorussia

Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale ha esteso le liste delle sanzioni relative alla Russia e alla Bielorussia. La Svizzera ha quindi ripreso diverse modifiche che l'Unione europea (UE) ha adottato come parte del suo 19° pacchetto di sanzioni.

In particolare, altre 22 persone fisiche e 42 imprese e organizzazioni sono state sottoposte al blocco degli averi e al divieto di mettere a disposizione averi.


Inoltre, 116 nuove navi sono state sottoposte al divieto totale di acquisto, vendita e fornitura di servizi. Si tratta principalmente di navi cisterna che fanno parte della flotta ombra russa e che aggirano i massimali di prezzo (oil price cap) del greggio russo o dei prodotti petroliferi russi ricorrendo a pratiche di trasporto ad alto rischio.


In ambito commerciale 45 nuove imprese, anche in Paesi terzi, saranno soggette a misure più severe di controllo delle esportazioni. L'obiettivo è contrastare le forniture di beni critici al complesso militare-industriale russo.


Inoltre, a cinque banche russe e a quattro filiali di banche russe in Paesi terzi sarà applicato il divieto di effettuare transazioni in quanto utilizzano sistemi di pagamento russi. Il divieto sarà esteso anche a otto imprese di Paesi terzi che compromettono in modo significativo lo scopo delle sanzioni.


Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato le misure sul suo sito internet. Le misure entreranno in vigore il 13 dicembre 2025.


Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

FINMA - Swiss Financial Market Supervisory Authority published this content on December 12, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on December 12, 2025 at 16:11 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]