Consiglio Regionale della Basilicata

04/17/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/17/2026 10:12

Elezioni amministrative 2026, Mitidieri: in vigore par condicio

La Presidente del Corecom: "Sono in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di Par Condicio negli ambiti territoriali interessati al voto"

La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, rende noto che è disponibile sul sito dell'Agcom e sul portale del Corecom Basilicata la delibera n.122/24/CONS "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024" valevole per le elezioni comunali del primo semestre 2026, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

"Sono, pertanto, in vigore, negli ambiti territoriali interessati al voto, - fa presente Mitidieri - le disposizioni di applicazione della normativa in materia di Par Condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. i. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplina i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali. Le disposizioni di cui al precitato provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione".

"Per le Amministrazioni Pubbliche - ricorda la Presidente del Corecom - vige il divieto stabilito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni», al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici. Considerata la valenza locale della consultazione elettorale, che coinvolge una percentuale inferiore al 25% degli aventi diritti al voto su scala nazionale, il divieto di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni e le disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni comunali interessate dalla consultazione elettorale e delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nei medesimi ambiti territoriali".

"Ai sensi dell'Art.4 della precitata delibera - continua Mitidieri - "Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità. 2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità".

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si rinvia ai link AGCOM dedicati rispettivamente alle ELEZIONI AMMINISTRATIVE 1° semestre 2026 ed alle FAQ inerenti la PAR CONDICIO: Sito AGCOM - FAQ AGCOM.

NA
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