04/01/2026 | Press release | Archived content
Interrogazione a risposta scritta 4-06818
D'ALFONSO Luciano
testo diMercoledì 21 gennaio 2026, seduta n. 598
D'ALFONSO. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in quasi tutte le Nazioni in cui è presente un'ambasciata o Consolato italiano, il personale da adibire a funzioni consolari e amministrative ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, è assunto a contratto dal Ministero degli esteri e, ai sensi degli articoli n. 158 e 158-bis (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono su richiesta essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri e possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana anche per l'assistenza sanitaria;
a quanto consta all'interrogante gli impiegati a contratto presso la sede di Cuba, invece, stante quanto statuito dalla legge cubana, devono essere assunti tramite un'agenzia di lavoro locale, che garantisce forza lavoro al Ministero degli esteri italiano e quindi all'Ambasciata a fronte di un corrispettivo di 292,50 dollari/mensili per unita di personale, somma divisa in parte come provvigione per l'agenzia di lavoro, parte per l'assistenza e previdenza obbligatorie a Cuba e parte, circa 10 dollari, quale salario del lavoratore;
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consapevole dello stipendio irrisorio percepito dal lavoratore minimamente adeguato al costo della vita locale, oltre al contratto con l'agenzia cubana, sottoscrive «in forma riservata» un contratto direttamente con il lavoratore, il cui stipendio in questo modo risulta formato da due quote, una versata tramite l'agenzia del lavoro e l'altra quota versata dal Ministero direttamente al lavoratore, sulla quale però lo Stato italiano non riconosce alcun importo relativo ad assistenza e previdenza;
poiché le tutele locali garantirebbero una pensione ad oggi pari a circa 5 euro mensili, manifestamente insufficienti ad assicurare un livello di vita adeguato, i lavoratori di cittadinanza italiana chiedono di poter aderire alla legislazione italiana, ma il Governo italiano non accoglie la richiesta e la motivazione del diniego pare stia nel fatto che lo Stato italiano già paga allo Stato cubano la quota relativa alla previdenza -:
se i Ministri interrogati, siano a conoscenza della situazione come sopra rappresentata e quali iniziative di competenza intendano assumere per consentire ai lavoratori di cittadinanza italiana a contratto presso l'Ambasciata di Cuba di iscriversi all'ente italiano di riferimento di previdenza ed assistenza come previsto dagli articoli n. 158 e 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per poter avere, oltre che un adeguamento della situazione salariale, anche un adeguamento della situazione previdenziale e assistenziale.
(4-06818)
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2026
nell'allegato B della seduta n. 638
4-06818
presentata da
D'ALFONSO Luciano
Risposta. - Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è costantemente impegnato a garantire adeguate condizioni di lavoro e assistenza per il personale a contratto impiegato presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.
Come evidenziato nel testo dell'interrogazione, gli articoli 158 e 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 disciplinano, rispettivamente, la tutela previdenziale, l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana all'estero.
Ai sensi dell'articolo 158, la tutela previdenziale è assicurata secondo le forme previste dalla legislazione locale. Qualora la normativa del Paese ospitante non contempli alcuna forma di tutela previdenziale, ovvero preveda una disciplina manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono essere assicurati, su loro istanza, presso enti italiani o stranieri. Per il personale a contratto di cittadinanza italiana è prevista inoltre la possibilità di optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Con riferimento all'assistenza sanitaria, l'articolo 158 dispone che questa sia garantita nelle forme obbligatorie previste dalla normativa locale o, in mancanza o in caso di manifesta insufficienza, mediante assicurazione presso enti italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale.
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ai sensi dell'articolo 158-bis, gli impiegati a contratto sono assicurati nelle forme previste dalla legislazione locale. In mancanza di tutela o qualora questa sia manifestamente insufficiente, è prevista l'assicurazione presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
In ottemperanza alla normativa cubana, il personale a contratto in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a L'Avana è assunto tramite l'ente statale «PALCO» («Empresa de Servicios al Cuerpo Diplomatico»), con il quale la sede stipula un contratto di somministrazione che prevede il pagamento mensile di un importo (la cosiddetta quota «PALCO») comprensivo degli oneri sociali relativi alla previdenza, all'assistenza sanitaria e alla copertura infortunistica.
Ai sensi della legge cubana, l'iscrizione all'ente «PALCO» è obbligatoria per tutti i lavoratori impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e trova pertanto applicazione anche nei confronti dei dipendenti di sola cittadinanza italiana. Non è prevista alcuna possibilità di omettere o revocare l'iscrizione all'ente.
Sotto il profilo previdenziale, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente locale e la correlata copertura escludono la possibilità, prevista dalla legge, per il personale a contratto di cittadinanza italiana di richiedere l'iscrizione all'Inps, poiché ciò configurerebbe una duplicazione di oneri per la stessa tipologia di prestazione con un conseguente doppio esborso a carico dell'erario, in contrasto con i princìpi di corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove, tuttavia, un'interpretazione evolutiva dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, estendendone l'applicazione anche ai casi in cui la tutela previdenziale locale sia obbligatoria e irrinunciabile, come nel caso cubano.
A seguito dell'istanza pervenuta nel gennaio scorso da parte del personale in servizio presso l'Ambasciata a L'Avana, sono state fornite alla sede le indicazioni necessarie per l'avvio dell'istruttoria finalizzata al perfezionamento di una polizza previdenziale integrativa, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ciò permetterà di stipulare, su istanza dei dipendenti, polizze previdenziali integrative per colmare le lacune della copertura obbligatoria locale, nel rispetto del principio di finanza pubblica che esclude il doppio esborso per la medesima prestazione.
Parallelamente è stato avviato un approfondimento volto a valutare la possibilità anche di una copertura sanitaria integrativa, al fine di rafforzare ulteriormente il livello di tutela garantito al personale.
Infine sotto il profilo retributivo, le retribuzioni del personale a contratto sono oggetto di periodico adeguamento ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto in servizio a Cuba, abbiamo da ultimo disposto un incremento salariale nel 2023 e stiamo valutando per l'anno in corso un aggiornamento dei livelli retributivi alla luce delle risorse disponibili.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continuerà ad assicurare costante attenzione alle condizioni di lavoro del personale a contratto all'estero e a individuare, nel rispetto del quadro normativo vigente e dei vincoli di finanza pubblica, le soluzioni più idonee a garantire un livello di tutela adeguato ed equo.
La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.