01/16/2026 | News release | Distributed by Public on 01/16/2026 09:19
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con sede a Bologna, ha condannato, con sentenza n.1 del 9 gennaio 2026, il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Serramazzoni (MO) per l'importo complessivo di euro 40.000,00 (di cui euro 30.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000,00 quale danno da violazione del sinallagma contrattuale). La quantificazione di entrambe le voci di danno veniva stabilita dal collegio in via equitativa.
La vicenda traeva origine da una precedente condanna definitiva del convenuto per il reato previsto e punito dall'art. 317 c.p. ("Concussione").
In particolare la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico per la realizzata violazione del nesso sinallagmatico afferisce al pregiudizio che la pubblica amministrazione subisce per la disutilità della spesa sostenuta dal momento che la retribuzione corrisposta al dipendente infedele è venuta, nei fatti, non solo a compensare le lecite e doverose attività istituzionali ma, in massima parte, ad arricchire indebitamente il medesimo dipendente per un'attività svolta in violazione dei doveri e degli obblighi di servizio. La quantificazione in via equitativa della voce di danno da violazione del sinallagma contrattuale, operata dalla Procura erariale, è stata ritenuta congrua tenuto conto, da un lato, del lungo periodo per cui si è protratta l'azione illecita e, dall'altro lato, delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.
In merito alla sussistenza del danno all'immagine della pubblica amministrazione, stante l'irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di concussione ex art. 317 c.p., il collegio ha utilizzato gli ordinari criteri di quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c. basata su di un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e fondata su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione.
(Il testo integrale della sentenza è disponibile nella Banca Dati Sentenze della Corte dei conti: https://banchedati.corteconti.it).